Il Bonus mobili viene esteso a tutto il 2017, per immobili oggetto di ristrutturazione e per le giovani coppie che acquistano la prima casa.
La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con quello di cui alla lettera c) del comma 41.
La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata, si applica l’aliquota Iva agevolata del 10%.
Pagamento consentito mediante Bonifico 'parlante', Carta di Credito, Bancomat ed anche Finanziamento.
Rusconi Design Arredamenti infatti ti offre la possibilità di sostenere il pagamento dei lavori di ristrutturazione e di acquisto dei mobili mediante Prestito Finalizzato pagando in comode rate senza rinunciare alla detrazione!!!
Per l’analogia con il “bonus mobili” ordinario, il documento di prassi rimanda alla circolare 29/2013 (illustrativa di quell’altro beneficio) per individuare i beni agevolabili (armadi, divani, sedie, tavoli, letti, comodini, scrivanie, librerie, lampadari, materassi, eccetera), ribadendo che sono esclusi pavimenti, porte, tende e altri complementi di arredo; fuori dal beneficio, inoltre, l’“usato”.
Bonifico non più “parlante”
Detrazione con pagamento tramite bonifico oppure con carte di credito o di debito. No ad assegni e contante.
Il bonifico, si legge nella circolare, non deve necessariamente essere quello predisposto da banche e Poste (ovvero soggetto a ritenuta) come richiesto, invece, per gli interventi di ristrutturazione edilizia; la semplificazione viene estesa, superando le indicazioni fornite con la circolare 29/2013, anche agli acquisti relativi al “bonus mobili” generico.
In caso di pagamento con moneta elettronica, si considera data di pagamento il giorno di utilizzo della carta indicata sulla ricevuta telematica di avvenuta transazione e non la data di addebito sul conto corrente.
1 - PROROGA DELLE DETRAZIONI SPETTANTI PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E DEL CD. “BONUS MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI”
L’articolo 1, comma 74, della legge di stabilità 2016, proroga al 31 dicembre 2016 l’innalzamento della percentuale di detrazione, dal 36 per cento al 50 per cento, spettante ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, nonché l’incremento delle spese ammissibili da euro 48.000 a euro 96.000.
Si tratta di una mera proroga, operata sostituendo, nell’art. 16, comma 1, del decreto legge n. 63 del 2013, il termine 31 dicembre 2016 con 31 dicembre 2017.
Restano, pertanto, applicabili le disposizioni recate dal regolamento adottato con decreto del Ministero delle finanze di concerto con il Ministro dei Lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, compreso l’obbligo del pagamento mediante l’apposito bonifico bancario o postale, nonché dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 novembre 2011.
Inoltre, per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici, di cui al comma 1, lett. i), del medesimo art. 16-bis del TUIR, è confermata la maggiore aliquota di detrazione del 65 per cento se le spese sono sostenute per edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, sulla base di procedure autorizzatorie attivate dal 6 giugno 2013.
Infine, il citato comma 74 della legge di stabilità proroga per il 2017 la detrazione del 50 per cento delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici - di classe non inferiore ad A+, nonché di classe A per i forni e le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica - finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, introdotta dal citato articolo 16, comma 2, del decreto legge n. 63 del 2013 (cd. “bonus mobili e grandi elettrodomestici”). Possono avvalersi dell’agevolazione sia i contribuenti che sostengono spese per interventi di ristrutturazione dell’immobile nel 2017 sia i contribuenti che hanno sostenuto tali spese in anni precedenti, a decorrere dal 2012.
Come chiarito nell’incontro Telefisco del 28 gennaio 2017, infatti, il comma 2 dell’art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013 non individua espressamente la data a decorrere dalla quale devono essere iniziati gli interventi edilizi, né quella a decorrere dalla quale devono essere sostenute le relative spese. Nella circolare n. 29/E del 2013, è stato chiarito che, per l’individuazione degli interventi edilizi cui sono collegati gli acquisti dell’arredo agevolabili, il legislatore ha fatto implicito riferimento alle spese sostenute dal 26 giugno 2012, per le quali la detrazione spetta con la maggiore aliquota del 50 per cento e con il maggior limite di 96.000 euro di spese ammissibili. Tali spese, dunque, costituiscono il presupposto dell’ulteriore detrazione in esame in quanto sono riconducibili a lavori in corso di esecuzione o comunque terminati da un lasso di tempo tale da presumere che l’acquisto dei mobili anche successivo sia diretto al completamento dell’arredo dell’immobile su cui i lavori sono stati effettuati. Si ricorda che, come chiarito nella circolare n. 11/E del 2014, par. 5.7, in base al tenore letterale della norma, l’ammontare complessivo della spesa per i mobili ammessa alla detrazione, pari a 10.000 euro, deve essere calcolato considerando le spese sostenute nel corso dell’intero arco temporale di vigenza dell’agevolazione, anche nel caso di successivi e distinti interventi edilizi che abbiano interessato l’unità immobiliare.